(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del
                          20 ottobre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n.
20  (Assegnazione  di  personale  ai  gruppi  consiliari)  cosi' come
modificato  dall'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1998, n. 33
(Nuovo  assetto  organizzativo dei Gruppi consiliari e modifiche alla
normativa sul personale dei Gruppi) e' sostituito dai seguenti:
      "4.   Le   risorse   finanziarie  necessarie  all'utilizzo  del
personale  di  cui  ai commi precedenti sono definite dall'Ufficio di
Presidenza   con   riferimento  alle  qualifiche  funzionali  massime
indicate,  tenuto  conto  dei  C.C.N.L.  e dei protocolli d'intesa, e
delle   relative   decorrenze,   eventualmente  stipulati  in  merito
all'applicazione  degli stessi. Per quanto attiene l'applicazione del
nuovo ordinamento professionale, le relative posizioni organizzative,
corrispondenti  a  direzione  di unita' organizzative complesse, sono
attribuite  ai  gruppi  in  relazione al personale di categoria D (ex
qualifiche direttive tabella A, legge regionale 2/1992). L'importo e'
determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale,
riferito  al  trattamento  economico  fondamentale  corrispondente  a
ciascuna   qualifica,   comprensivo   degli   oneri  previdenziali  e
assistenziali  a  carico dell'ente, delle somme erogate con caratteri
di  continuita' e fissita' e del costo delle posizioni organizzative,
determinato  come sopra, nonche' del trattamento economico accessorio
e  di  fine  rapporto, definito al 1o gennaio di ogni anno. L'importo
risultante   e'   incrementato   di  una  percentuale  corrispondente
all'aumento  della  spesa  globale  per  il  personale regionale, ivi
compreso  quello  non  contrattualizzato,  intercorso  tra il gennaio
dell'anno  precedente  e  il gennaio  dell'anno in corso, nonche' del
costo  corrispondente  ad  un  monte  ore straordinarie pari a quello
medio  assegnato  al  personale  dell'Ufficio  di  comunicazione  del
Presidente    del   Consiglio,   con   esclusione   delle   posizioni
organizzative.
    4  bis. L'importo del contributo di funzionamento di cui al comma
4  e'  integrativo  dei  finanziamenti percepiti ai sensi dell'art. 3
della  legge  regionale  10 novembre  1972,  n.  12 (Funzionameno dei
Gruppi  consiliari) come sostituito dall'art. 3 della legge regionale
14  gennaio 1991,  n.  2  (Modificazioni  ed  integrazioni alle leggi
regionali 10 novembre 1972, n. 12 e 8 giugno 1981, n. 20 e successive
modificazioni  ed  integrazioni  in  materia  di  funzionamento  e di
personale  dei  Gruppi  consiliari)  ed  e'  soggetto alla disciplina
prevista  dall'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 12/1972 come
sostituito  dall'art.  6  della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14
(Modifiche  ed  integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n.
10,  10 novembre  1972,  n.  12,  30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio
1984,  n.  9  e  successive modificazioni ed integrazioni (Status dei
Consiglieri e Gruppi consiliari))".