(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 20 ottobre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari) cosi' come modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei Gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei Gruppi) e' sostituito dai seguenti: "4. Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale di cui ai commi precedenti sono definite dall'Ufficio di Presidenza con riferimento alle qualifiche funzionali massime indicate, tenuto conto dei C.C.N.L. e dei protocolli d'intesa, e delle relative decorrenze, eventualmente stipulati in merito all'applicazione degli stessi. Per quanto attiene l'applicazione del nuovo ordinamento professionale, le relative posizioni organizzative, corrispondenti a direzione di unita' organizzative complesse, sono attribuite ai gruppi in relazione al personale di categoria D (ex qualifiche direttive tabella A, legge regionale 2/1992). L'importo e' determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale, riferito al trattamento economico fondamentale corrispondente a ciascuna qualifica, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente, delle somme erogate con caratteri di continuita' e fissita' e del costo delle posizioni organizzative, determinato come sopra, nonche' del trattamento economico accessorio e di fine rapporto, definito al 1o gennaio di ogni anno. L'importo risultante e' incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso, nonche' del costo corrispondente ad un monte ore straordinarie pari a quello medio assegnato al personale dell'Ufficio di comunicazione del Presidente del Consiglio, con esclusione delle posizioni organizzative. 4 bis. L'importo del contributo di funzionamento di cui al comma 4 e' integrativo dei finanziamenti percepiti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionameno dei Gruppi consiliari) come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 10 novembre 1972, n. 12 e 8 giugno 1981, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di funzionamento e di personale dei Gruppi consiliari) ed e' soggetto alla disciplina prevista dall'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 12/1972 come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni (Status dei Consiglieri e Gruppi consiliari))".